Edizioni Pubblicità Italia
Il Pesce nr. 4, 2010
Tempo scaduto per l’attuazione del Regolamento “Mediterraneo”
Rubrica: Commissione europea
Articolo di Piscopo A.
(Articolo di pagina 29)
Introduzione
Dal 1º giugno è entrato in vigore il Regolamento “Mediterraneo” sulla pesca approvato dalla Commissione europea. Il nuovo Regolamento (Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo, che reca modifica del Regolamento CEE n. 2847/93 e abroga il Regolamento CE n. 1626/94) impone misure stringenti al settore della pesca coinvolgendo giocoforza pescatori, ristoratori e, di riflesso, anche i consumatori, i quali dovranno sottostare alle nuove regole imposte dal governo centrale europeo. Si tratta di limitazioni che vanno dalle dimensioni delle maglie delle reti da pesca e della pesca a strascico alle misurazioni della taglia minima dei pesci e degli altri organismi marini, nonché di altri aspetti concernenti la selettività. Queste tra le novità più importanti che interessano da vicino gli Stati Membri dell’UE che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui l’Italia, assieme a Spagna, Francia, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta. È per il nostro Paese una batosta pesante, poiché si dovrà ricorrere ai mercati esteri per approvvigionarsi del prodotto, con un danno economico non indifferente per le categorie interessate e, soprattutto, per una forte ricaduta sulla tradizione culinaria nel nostro Paese. Si stima che l’Italia, per il settore ittico della piccola pesca, perderebbe quel 5% di produzione che la flotta italiana approvvigiona, con un danno economico pari a circa 5 milioni di euro. Viene inoltre messa a repentaglio la sicurezza alimentare, il tutto a scapito dei consumatori, poiché aumenterà, attraverso canali paralleli non ufficiali, la pesca di frodo e il mercato clandestino, relativamente alle aree interessate. Il nuovo Regolamento approvato dal legislatore europeo, come si dice in gergo, “c’è dove vede e c’è dove stravede”: per fare un termine di paragone potremmo dire che vede, da un lato, proibendo ai pescatori, e quindi ai ristoratori, l’accesso a un pescato tipico del Mediterraneo e privando i consumatori di prelibatezze gastronomiche pescate in quest’area di mare; mentre, dall’altro, stravede, in quanto quel tipo di prodotto, che non è lo stesso di quello pescato nel Mediterraneo, sarà approvvigionato richiedendolo in altri mercati. Si potrebbe concludere il paragone dicendo che ad approvecciàre (trarre profitto, avvantaggiarsi) di questa situazione saranno solo i mercati esteri, a totale discapito dei produttori-ristoratori e consumatori del Mediterraneo. Questo in sintesi lo scenario che si profila da qui a breve, se non saranno messi i paletti su alcune disposizioni introdotte dal Regolamento “Mediterraneo”, che vede gli Stati Membri coinvolti trovarsi impreparati, poiché, già a tempo scaduto, non hanno assolto alle limitazioni imposte dall’UE.
Motivazione
Le indagini scientifiche sugli stock ittici del Mediterraneo forniscono dati di uno sfruttamento eccessivo, pari al 54% degli stock analizzati. Di conseguenza, nel 2006 l’UE ha adottato il Regolamento CE n. 1967/2006 o Regolamento “Mediterraneo”. Tra i suoi obiettivi principali, migliorare la gestione della pesca con l’intento di raggiungere un’attività sostenibile, tutelare l’impatto ambientale marino e riportare a livelli ottimali di sicurezza gli stock ittici. La commissaria per gli affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki, ha diramato un comunicato in cui ribadisce la necessità di applicare il Regolamento “Mediterraneo” (vedere articoli a pag. 25 e 32), onde evitare l’applicazione agli Stati Membri interessati di pene sanzionatorie, ribadendo che il periodo transitorio (di 3 anni) è terminato. La situazione di molti stock ittici appare oggi oltremodo compromessa e le risorse ittiche del Mare nostrum impoverite. È necessario dunque che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo siano investiti di tale responsabilità e ottemperino a quanto stabilito dalle nuove norme a partire dall’1 giugno 2010. A tale Regolamento si è arrivati dopo una lunga trattativa con gli Stati Membri interessati, al termine della quale si è giunti a un compromesso, attribuendo un periodo di transizione, che doveva servire a porre rimedio alle incongruità rilevate. Allo stato attuale gli Stati Membri appartenenti all’area del Mediterraneo non sono affatto pronti a esaurire gli accordi presi o quantomeno non sono riusciti a garantire la completa attuazione del regolamento stesso. Con rammarico la Commissione spinge gli Stati ad agire rapidamente, applicando le misure basate su standard di sicurezza e rilevanza scientifica, intese a garantire un elevato grado di sostenibilità. La Commissione ha effettuato delle ispezioni, rilevando un maggior numero di violazioni relativamente alle dimensioni minime delle maglie delle reti da pesca, alla taglia minima dei pesci e degli altri organismi marini e ad altri aspetti concernenti la selettività. Queste disposizioni sono state rese obbligatorie fin dal concepimento del Regolamento “Mediterraneo” (dicembre 2006) e dalla sua entrata in vigore (inizio 2007). Da tale periodo in poi (fino al 31 maggio 2010), il Regolamento ha concesso, per una serie di disposizioni, un periodo di applicazione progressiva (di 3 anni). Al 1º giugno 2010 le amministrazioni nazionali dovevano garantire la copertura delle disposizioni per essere a norma in base ai canoni dettati dal Regolamento. Va poi rimarcato che gli Stati Membri, a tale data, non hanno presentato piani strategici di gestione o disegni di ulteriori zone di pesca previste dal Regolamento. La Commissione europea è quindi molto preoccupata della situazione che si è creata e che avrà un’incidenza diretta sugli stock e sulla sostenibilità della pesca. È impensabile che il Regolamento o l’UE possano assicurare la pesca sul mare Mediterraneo. Occorre anzitutto la partecipazione attiva di tutti i paesi del Mediterraneo chiamati in causa. Da parte sua, l’UE ha stretto contatti nell’ambito delle organizzazioni multilaterali, come la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e la Commissione internazionale dei tonnidi dell’Atlantico, con lo scopo di migliorare le conoscenze scientifiche, di garantire pari opportunità e uguaglianza di condizioni e di promuovere a livello generale la sostenibilità.
Regolamento CE n. 1967/2006
Tra i principi fondamentali del Regolamento “Mediterraneo” vi sono iniziative di integrazione dell’impatto ambientale nella politica della pesca e iniziative volte a istituire una rete di zone protette (dove le attività di pesca sono limitate per tutelare le zone di crescita e di riproduzione e per proteggere l’ecosistema marino). Il Regolamento introduce le norme riguardanti le tecniche e i metodi di pesca che sono consentiti e le distanze dalla costa; esso fissa inoltre le disposizioni concernenti le specie e gli habitat protetti. Si possono praticare delle attività di pesca con un margine di manovra che consente agli Stati Membri di adattare le proprie misure alle situazioni locali, a condizione che si esauriscano le richieste dettate dal Regolamento. Le attività di pesca praticate saranno valide se dalle valutazioni scientifiche emergerà che l’impatto sulle specie e sugli habitat sia accettabile e la gestione venga svolta nell’insieme di un piano di monitoraggio completo e integrato a livello nazionale. Si consiglia comunque il lettore interessato di consultare il Regolamento “Mediterraneo.
Conclusioni
Tempi duri si preparano per i pescatori, i ristoratori e i consumatori del Mediterraneo, che vedranno al più presto privarsi delle loro abitudini gastronomiche e di alcune tecniche relative al pescato. Cosa che senz’altro influirà a livello economico-gestionale e che vedrà gli operatori del settore garantirsi differenti sistemi di approvvigionamento secondo i dettami stabiliti dall’UE e dal Regolamento “Mediterraneo”, onde evitare di ricorrere ai mercati esteri che, allo stato attuale, sono gli unici a poter approfittare di tale situazione. Occorre al più presto che i Paesi Membri coinvolti brucino le tappe, chiedendo aiuto alla Commissione per una mediazione sostenibile, per rientrare nei parametri del Regolamento “Mediterraneo”. Commissione che, a tempo scaduto, non può che comprendere la complessità della situazione creatasi, concedendo un’ulteriore proroga, con la clausola della tolleranza zero, se alla nuova scadenza gli Stati Membri non avessero provveduto alla risoluzione delle pratiche di pesca sostenibili.
Può darsi che il Regolamento “Mediterraneo” voluto dal legislatore europeo “c’è dove vede e c’è dove stravede”; un principio che vale tanto quanto quello della coperta troppo corta, “se la tiri da un lato l’accorci dall’altro”. Anche se un vecchio saggio dice: “se non puoi cambiare il vento regola la tua vela”.
Dott. Alfonso Piscopo
Veterinario Dirigente Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Veterinario Dirigente Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
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