Il Pesce nr. 1, 2010

Sull’importazione in Italia degli animali acquatici ornamentali

Nota Prima: prevenzione delle malattie e piena valorizzazione dello stato sanitario delle aree di destinazione. Riconoscimento delle imprese, importazione diretta agli impianti ornamentali chiusi...

Rubrica: Legislazione

Articolo di Schiavo A.

(Articolo di pagina 24)



Introduzione

L’importazione di animali acquatici ornamentali diretta in Italia e più genericamente verso i Paesi dell’Unione Europea notoriamente avviene soprattutto da Paesi Terzi oppure da suoi territori o compartimenti esterni alla Comunità. Per “compartimento”, intanto, va inteso un allevamento o un insieme di aziende acquicole che fanno parte di un sistema comune di sicurezza biologica; in questo ambito le popolazioni di pesci, molluschi o crostacei risultano seguite dalle autorità competenti, in modo che questi impianti possano vantare un favorevole stato sanitario rispetto ad una data malattia od a più malattie. Per “malattia”, invece, va inteso uno stato morboso che, oltre a poter presentare segni clinici nell’animale, può decorrere in modo silente, ma che è pur sempre pericoloso in quanto provocato dalla presenza certa nell’organismo di uno o più agenti causali facilmente trasmissibili nell’ambiente. Più in particolare, le attività commerciali legate agli animali in argomento coinvolgono moltissime specie, per la maggior parte tropicali, che vengono tenute in bacini privati, in acquari o presso acquari a scopo espositivo o presso vivai le cui acque risultano comunque fuori dal contatto con altri bacini o corsi d’acqua. Questi tipi di strutture vengono chiamati “impianti ornamentali chiusi”, identificabili anche nei classici negozi di animali da compagnia oppure in stagni da giardino o in acquari a scopi commerciali o legati ad attività di grossisti che detengono questi speciali animali acquatici. Essi, come già accennato, non hanno diretto contatto con il sistema idrico naturale di qualsiasi paese della Comunità oppure risultano comunque forniti di un sistema di trattamento delle acque reflue che possa contenere — ad un livello considerato accettabile — il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale. Le norme sanitarie che disciplinano anche questo settore, intanto, non chiamano in causa le imprese che utilizzino animali ornamentali per produrre mangimi per pesci, farine di pesce od olio di pesce e gli stessi “pesci, molluschi o crostacei selvatici”, purché, una volta pescati o catturati, vengano immessi subito nella catena alimentare dell’uomo. Questi ultimi, com’è noto, rappresentano un insieme di animali acquatici che, però, non riguardano l’acquacoltura. Vengono, invece, definiti “impianti ornamentali aperti” quelle strutture che, ovviamente, non si identificano negli impianti chiusi appena citati e che, in ogni caso, verranno trattati diffusamente appresso. La più recente normativa comunitaria — a parte la conferma degli elenchi delle cosiddette “specie sensibili” su cui pure si avrà occasione di tornare — ha incluso nell’aggiornato quadro della prevenzione e lotta alle malattie infettive anche il ruolo delle “specie vettrici” di possibili contagi. In pratica, oltre a risultare rafforzato l’interesse dello stato sanitario di tutti gli animali acquatici — compresi quelli ornamentali — in partenza per i singoli Paesi dell’UE, si è decisamente valorizzato il peso di un’analoga importanza degli allevamenti o zone di destinazione. In questo modo, pur risultando differenti le condizioni ammissibili d’importazione a seconda che si tratti — nel nostro caso — di animali destinati ad impianti ornamentali chiusi oppure aperti, la nuova corrispondente regolamentazione risulta destinata all’intero comparto acquicolo comunitario in materia di importazione, allevamento, pescherie, zone di stabulazione, transito ed immissione sul mercato. Fra gli scopi, infine, che hanno spinto il legislatore moderno ad aggiornare le norme in questa materia, figura anche il proposito di accrescere il livello di sensibilizzazione e di conoscenze in ognuno degli operatori del settore, a cominciare dalle autorità competenti per finire ai conduttori d’azienda ed ai vari comuni addetti.

Nuovi indirizzi ai fini di una più intensa prevenzione delle malattie piuttosto che di lotta

A proposito delle nuove realizzazioni legislative, va dapprima citata l’avvenuta abrogazione — a cominciare dal 1993 — di norme che hanno avuto efficacia di transitorietà fino al 30 giugno 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno. Durante questi periodi sono state possibili le importazioni di animali d’acquacoltura e loro prodotti e — per quanto riguarda il secondo periodo citato — le importazioni dei medesimi animali, ma destinati al consumo umano, a condizione dell’accompagnamento di un previsto certificato sanitario e, rispettivamente, solo se provenienti da Paesi Terzi anche qui considerati in un apposito elenco su cui si avrà occasione di ritornare. Pure per gli animali acquatici ornamentali è stato stabilito un periodo transitorio di applicabilità delle nuove norme che durerà più a lungo, e sia pure a determinate condizioni, fino al 31 dicembre del 2010 nel caso specifico di animali acquatici di specie sensibili ad una determinata malattia da destinare soltanto ad impianti ornamentali cosiddetti chiusi. Qui può aggiungersi brevemente che le disposizioni più recenti sono pure il seguito dell’evoluzione di richieste avanzate ai primi del 1990, in particolare dalle autorità sanitarie dei Paesi comunitari più avanzati nel settore della ricerca scientifica in acquacoltura, i quali ragionevolmente pretendevano che il movimento degli animali tra i vari territori non potesse costituire per loro una minaccia concreta di veicolo di contagio relativamente alle malattie più gravi e, peraltro, già oggetto di adeguata attenzione nei propri Stati3. E così, alla stesura dell’elenco vigente di specie sensibili a talune malattie, si è presa in considerazione, fra l’altro, estendendolo, pure il pericolo rappresentato da patologie eventualmente introducibili tramite una o più specie vettrici6. Qui va aggiunto che per “specie sensibile” va intesa qualsiasi specie nella quale sia stato evidenziato il contagio da parte di un agente patogeno, tanto per causa naturale, quanto a mezzo di contagio realizzato sperimentalmente e che, quindi, può paragonarsi a quello provocato da cause naturali. Si definisce, invece, “specie vettrice” quella specie che non è sensibile ad una malattia, ma che può diffondere il contagio trasmettendo gli agenti causali da una specie ospite all’altra7. Con riferimento allo scopo di evitare contagi ad opera delle specie sensibili o vettrici qui si segnala che, a proposito delle informazioni da inserire nel “registro ufficiale” delle imprese di acquacoltura, qualora in queste si allevino specie diverse oppure animali acquatici ornamentali, deve essere annotato se una o più specie sono riconosciute sensibili alle malattie che verranno citate più avanti nell’apposito sottocapitolo relativo all’importazione di tali specie oppure se siano portatrici di tali malattie. Quanto al registro ufficiale delle imprese interessate è opportuno ricordare che in Italia, già nel 1997, fu avviata un’iniziativa volta a conoscere la situazione della nostra acquacoltura. Infatti, nell’occasione, intanto, si ritenne di acquisire elementi conoscitivi circa il numero, l’ubicazione e le principali caratteristiche dei vari impianti acquicoli attivati nel Paese; questa prima indagine fu svolta attraverso un’azione capillare di censimento e con l’ausilio di tre allegati, coinvolgendo rispettivamente i vari impianti di pesci d’acqua dolce, quelli d’acqua di mare e le molluschicolture10. Tornando alla nuova regolamentazione, questa ha previsto, fra l’altro, che nei casi in cui talune zone o compartimenti o anche un intero territorio risultino indenni da malattie non esotiche sensibili per gli animali acquatici ornamentali, possa essere interessato il cosiddetto sistema traces ai fini di far conoscere dati sugli scostamenti anche di tali animali11. In proposito, può aggiungersi che i sistemi armonizzati a livello UE e la stessa certificazione elettronica possono essere utilizzati per la certificazione non solo per gli animali d’acquacoltura e per i relativi prodotti, ma anche per gli animali diretti ad impianti ornamentali aperti1. Qui va aggiunto che, già nel 2006, in tema di condizioni di polizia veterinaria applicabili agli animali acquatici, era stata proposta la definizione di strumenti elettronici a criteri comuni per lo scambio di informazioni capace di semplificare le procedure a vantaggio dell’intero settore e delle stesse autorità competenti6. Più in particolare, questa medesima direttiva aveva previsto che, entro e non oltre il 1º agosto del 2008, i vari Stati Membri dovessero realizzare formalità e procedure utili a fornire informazioni per via elettronica ai fini di una tenuta di un registro aggiornato ed a disposizione di tutte le imprese di acquacoltura. Questo stesso aspetto riguarda, da parte di un determinato Stato Membro, elementi relativi alla dichiarazione di zone o compartimenti del suo territorio indenni da una o più malattie non esotiche previste e facenti parte di un elenco che la Commissione ha definito ed aggiorna periodicamente ad uso dei vari Stati Membri; lo stesso dicasi a proposito dei laboratori nazionali di riferimento per lo studio delle malattie e dei rapporti tra questi, la Commissione ed il laboratorio di riferimento comunitario7. La diffusione delle conoscenze riguarda pure l’obbligo, da parte di un qualsiasi Stato Membro, di informare — entro 24 ore — gli altri Stati Membri, la Commissione ed i vari Paesi della European Free Trade Agreement (Efta) e, quindi, anche la Norvegia, l’Islanda e la Svizzera, dell’insorgenza di un eventuale caso palese di malattie fra quelle previste dal già citato Regolamento CE del 2006 e che verranno trattate più avanti a proposito delle importazioni di animali acquicoli in impianti ornamentali cosiddetti aperti6. Lo stesso obbligo vige pure nel caso dello scoppio di una malattia non esotica tra quelle previste — che verranno anch’esse segnalate appresso — e ciò a maggior ragione se un suo compartimento o una sua zona erano stati dichiarati indenni da detta infezione7. Fra le riviste che nel nostro Paese contribuiscono alla diffusione delle conoscenze sui dati e procedure utili a fornire informazioni per via elettronica, riguardanti elementi che caratterizzano le imprese di acquacoltura e di pesca, possono citarsi i resoconti periodici presentati dalla direzione del gruppo Edizioni Pubblicità Italia tramite Il Pesce8.

Riconoscimento delle imprese di animali acquatici ornamentali

Ogni Stato Membro è impegnato a riconoscere le varie imprese di acquacoltura presenti sul proprio territorio, regolarmente riconosciute dall’autorità competente ed in possesso di un numero di riconoscimento. In deroga alle prescrizioni previste dalla direttiva CE del 20067 in materia di interventi dell’autorità competente per i previsti riconoscimenti di una qualsiasi impresa di acquacoltura, i vari Stati Membri hanno la facoltà di ordinare la registrazione — da parte della suddetta autorità — solamente nel caso dei laghetti di pesca sportiva e delle strutture differenti da aziende di acquacoltura nelle quali i relativi animali vengono mantenuti per scopi diversi dalla immissione sul mercato. In questo caso, il riferimento vale per gli animali acquatici ornamentali, a parte il coinvolgimento delle imprese di acquacoltura che commercializzino gli animali unicamente per il consumo umano2. Ovviamente, le modalità delle registrazioni in questi casi appena citati debbono tener conto, a modo debito, dei vari fattori legati non solo all’eventuale rischio o meno di diffondere malattie (per esempio, già nel caso dei laghetti di pesca sportiva, agli altri animali, anche selvatici), ma pure alla situazione e tipo della struttura nel suo complesso. Per quanto riguarda le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle varie imprese di acquacoltura, l’autorità competente, fra le notizie minime nel caso che l’azienda allevi animali acquatici ornamentali, deve appuntare almeno se una o più specie di esse sono riconosciute sensibili alle previste malattie dalla normativa in argomento oppure portatrici di tali malattie, così come viene adeguatamente discusso nei sottocapitoli seguenti. Infine, sempre con riferimento alle ultime direttive dell’UE citate subito sopra relative all’importanza delle caratteristiche degli impianti di destinazione — compresi gli impianti chiusi qui in discussione — esse sono tese a proteggere, comunque, i propri territori da introduzione di malattie in aree dichiarate indenni1 e, in proposito, qui è opportuno richiamare anche la normativa nazionale di recepimento9. Quest’ultima, infatti, a sua volta, ha rimarcato l’utilità che si possa disporre nell’impianto interessato di un’attestazione pertinente e specifica rilasciata dall’autorità competente. A questo punto va segnalato brevemente che l’Unione Europea individua genericamente nell’impresa di acquacoltura ogni azienda privata o pubblica (con o senza fini di lucro) che svolge una o più attività legate all’allevamento, alla custodia oppure alla coltivazione degli animali acquatici.

Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali

Sulla base delle ultime osservazioni l’UE ha inteso evitare che anche gli animali acquatici in argomento potessero rappresentare, in qualche modo, un potenziale pericolo per lo stato sanitario dell’intero sistema acquicolo. Ciò non solo limitatamente a talune malattie specificamente contemplate, ma anche in rapporto ad altre fra cui quelle a carattere esotico ed emergenti7. Intanto, già nel 2006, erano state fissate condizioni aggiuntive di polizia sanitaria e di certificazione ufficiale per l’importazione di pesci a scopo ornamentale. Oggi deve ubbidire a regole più stringenti rispetto al passato anche questo tipo di attività che, oltre ad essere concesso solamente a Paesi Terzi o loro parti figuranti in un elenco via via aggiornato, può, in linea generale, comportare pure ispezioni comunitarie, nonostante le dichiarazioni locali soddisfino condizioni globali favorevoli. Fra queste ultime possono citarsi, per esempio, le regole sanitarie in vigore sul posto, le corrispondenti capacità di farle osservare sulla base dei mezzi organizzativi disponibili, le applicazioni tese a prevenire possibili malattie tramite le importazioni da altri Paesi e l’esperienza positiva su precedenti controlli — sempre su animali acquatici — eseguiti al momento dell’importazione nell’UE. Risulta anche rilevante il tipo di comunicazioni ed informazioni fornite sulla presenza di malattie dei vari animali acquatici eventualmente presenti nei territori, con riferimento a quelle contemplate dall’Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE) e, in particolare, l’attenzione, la prontezza e la regolarità con le quali lo stesso Paese Terzo trasmette i relativi dati all’UE7. Nei campo, poi, delle condizioni sanitarie relative alle imprese acquicole comunitarie alle quali sono dirette le importazioni, le regole sono state riviste in tutti i casi in cui detti animali vadano immessi in una zona o compartimento che risultino dichiarati indenni da infezioni oppure dove venga attuato un piano ufficiale di prevenzione e di lotta6. Quanto all’elenco allegato alla direttiva dell’ottobre 2006, esso interessa particolarmente i flussi importativi diretti verso gli impianti ornamentali aperti (sui quali si tornerà specificatamente in una Nota Seconda); detto elenco riporta le “malattie esotiche” oggetto di attenzione, rispettivamente per i pesci, molluschi ed i crostacei e le cosiddette “malattie non esotiche”, anche qui suddivise per i pesci, i molluschi ed i crostacei, comprese — per entrambe le categorie di malattie — le rispettive specie di animali ad esse sensibili. La nuova disciplina, che — come già segnalato — entrerà in pieno vigore nel 2010 o subito dopo, ha previsto pertanto un’evidente distinzione fra impianti ornamentali chiusi e quelli aperti. Queste stesse norme — discusse pure nel sottococapitolo immediatamente successivo — fanno salve quelle che interessano, invece, le cosiddette “specie allogene” appartenenti, cioè, a specie diverse da quelle della maggioranza di animali acquatici dell’UE, ben individuate nell’elenco più volte citato, relativo alle specie sensibili alle malattie in discussione. Vengono fatte salve, altresì, le regole vigenti in materia di conservazione della specie7.

Importazione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

Fra gli elementi che caratterizzano le strutture di questo tipo figura — come è stato inizialmente segnalato — quello fondamentale della mancata comunicazione diretta delle corrispondenti acque di scolo con bacini o corsi acquei dei Paesi comunitari. Ciò non esclude l’eventualità — pure se ridotta — di possibili rischi che interessino l’acquacoltura in generale, gli stessi impianti cosiddetti aperti e le popolazioni selvatiche al momento dell’importazione in sé oppure nel corso di precedenti o successive fasi del trasporto e dell’immissione sul mercato. Fra gli esempi di possibili contatti con le cosiddette “acque naturali”, potrebbero citarsi quelli di un piccolo invaso interno oppure di un laghetto artificiale utilizzabile per la raccolta di acqua — se necessario — da parte di elicotteri per motivi antincendio. L’UE, in proposito, ha citato l’evenienza delle carpe poiché la loro varietà “Koi” (notoriamente molto diffusa come pesce ornamentale) è sensibile a determinate malattie proprie di altre specie di carpe allevate nel territorio comunitario o semplicemente presenti come animali selvatici. D’altra parte lo stresso elenco di malattie degli animali acquatici stilato dall’OIE contempla, appunto, tra le altre classiche infezioni dei pesci anche la Koi Herpesvirus Disease (Khd)5. Pure per considerazioni di questo tipo, la Comunità ha previsto che qualsiasi flusso in movimento nei propri territori da impianti ornamentali chiusi a quelli aperti, di norma restino interdetti con riferimento ad eventuali implicazioni di allevamenti, pescherie, aree di stabulazione ed aree di molluschicoltura. Il divieto di trasferimento va, ovviamente, esteso alla liberazione di essi nella natura senza l’autorizzazione dell’autorità competente; in questo caso, infatti, si tratterebbe pur sempre di un vero e proprio pericoloso ripopolamento. La stessa autorità, in ogni caso, deve accertare che non solo gli spostamenti nei luoghi del rilascio non producano effetti tali da compromettere la salute degli animali acquatici, ma anche che vengano adottati interventi capaci di garantire tali situazioni1. Più in particolare, allo scopo di proteggere lo stato sanitario degli impianti ornamentali nella Comunità, gli animali in discussione — come già riferito sopra — potranno essere importati e diretti verso impianti ornamentali chiusi solo se provenienti da Paesi Terzi membri dell’OIE (paesi che, notoriamente, sono in grado di assicurare le previste garanzie di tipo sanitario). Ancora a proposito degli animali acquatici ornamentali l’Italia — così come gli altri Paesi dell’UE — potrà autorizzare per un tempo transitorio (fino al 31 dicembre 2010) l’importazione di specie ornamentali sensibili ad una particolare malattia infettiva, chiamata Sindrome Ulcerativa Epizootica (EUS), destinate, tuttavia, soltanto agli impianti ornamentali chiusi. Qui appare utile sottolineare, intanto, che risultano sensibili alla sopra citata EUS, fra i pesci ornamentali, numerosi generi e più propriamente in ordine alfabetico il genere Catia, il Channa, il Labeo, il Mastacembalus, il Pinctus ed il Trichogaster9.

Nel caso specifico, la deroga fino al termine dell’anno in corso è stata  concessa perché è, intanto, elevato il flusso importativo in Europa di animali acquatici ornamentali che risultano sensibili alla EUS e, in secondo luogo, perché occorre dare la possibilità ai Paesi Terzi interessati di definire chiaramente, per almeno un altro anno, lo stato e la documentazione di assenza di questa malattia nei propri territori. Tutto ciò senza contare che occorre eseguire anche ulteriori ricerche scientifiche che definiscano esattamente il rischio sanitario per le attività acquicole più in generale da parte degli animali sensibili ad essa. La concessione del periodo transitorio in argomento è, tuttavia, rimasta condizionata al fatto che queste destinazioni provengano unicamente da impianti extracomunitari anch’essi chiusi oppure da territori di Paesi Terzi Membri dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE). A proposito, invece, degli animali selvatici, va pure segnalato che questi — come già accennato — rimangono fuori dalle applicazioni della nuova normativa comunitaria se essi, però, vengono pescati o raccolti per essere immessi subito nella catena alimentare umana7. In ogni caso, i vari lotti di animali in importazione negli impianti chiusi dell’UE vanno accompagnati da un certificato ufficiale simile al modello previsto per i flussi indirizzati verso impianti ornamentali aperti ed al quale si rinvia appresso. Ovviamente, va tenuto conto della destinazione e della utilizzazione diverse degli animali al momento dell’arrivo4. Quanto alle specie di pesci ornamentali sensibili a determinate malattie (fra cui le già citate KHD e la EUS) e sempre destinati agli impianti in argomento, qui può brevemente anticiparsi che nel suddetto certificato devono figurare dichiarazioni che, a seconda dei casi, confermino che gli animali in arrivo sono originari da paesi o territori indenni da due gruppi di ben determinate malattie oppure che queste sono soggetto, sul posto, all’obbligo di notifica all’autorità sanitaria per gli interventi necessari di tamponamento o, ancora, che essi non sono stati sottoposti a vaccinazioni oppure ad eventuali verifiche di isolamento o quarantena in conformità a norme dettate dalla Decisione n. 946 della Commissione CE, anch’essa del 2008. Se l’importazione avviene da Paesi Terzi, l’originale del certificato deve seguire il lotto fino al confine dove avviene l’ispezione; lo stesso certificato deve accompagnare la partita da immettere sul mercato fino alla destinazione finale1. La certificazione ufficiale, infine, sempre a proposito delle destinazioni ad impianti ornamentali chiusi, deve fornire — rispetto alle garanzie sopra accennate per i due gruppi di infezioni — ulteriori assicurazioni per le specie sensibili ad eventuali altre quattro malattie, quali la Viremia primaverile della carpa (SVC), la Necrosi pancreatica infettiva (IPN), la Girodattilosi (GN) e la Nefrobatteriosi (BKD); su queste ultime malattie, come sulle altre (che riguardano pure gli impianti ornamentali aperti) si tornerà prossimamente. Per quanto riguarda, poi, le condizioni previste dalla normativa comunitaria in rapporto al trasporto di questi animali e la loro protezione, esse, anche in questo caso, debbono risultare rispettate per non porre a rischio gli animali dell’acquacoltura più in generale pure durante i viaggi verso l’UE; negli eventuali casi di riscontri di insufficienza vanno applicate misure aggiuntive regolarmente previste dalla specifica normativa comunitaria in materia.

Aldo Schiavo

Bibliografia


  • Regolamento CE 1251/2008, della Commissione del 12 dicembre 2008, GU L 337 del 16.12.2008.

  • Regolamento CE 853/2004, del Consiglio del 29.4.2004, GU L 139 del 30.4.2004.

  • Schiavo A., Andamento in Italia di talune malattie e relative norme comunitarie di controllo, Il Pesce, Modena, n. 3/2007, pag. 27.

  • Decisione CE 1999/567, della Commissione del 27.7.1999, GU L 216 del 14.8.1999.

  • Chaisemartin D., The OIE Global Conference on Aquatic Animal Health, Developments in Biologics, 2007, pag. 81.

  • Direttiva CE 656/2006, della Commissione del 20.9.2006, GU L 271 del 30.9.2006.

  • Direttiva CE 88/2006, del Consiglio del 24.10.2006, GU L 328 del 24.11.2006.

  • Benedetti E., Aziende on-line, Il Pesce, Modena, n. 5/2009, pag. 84.

  • Decreto Legislativo 148/2008, del 4.8.2008, GU L 225 del 25.9.2008.

  • Schiavo A., Malattie e Prevenzione nell’Acquacoltura comunitaria, Edizioni G. Laterza, Bari, ottobre 1997.

  • Direttiva CE 90/425, del Consiglio del 20.3.2004, GU L 94 del 31.3.2004



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