Eurocarni nr. 3, 2010

Identificazione di equidi alla macellazione

Da ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

Rubrica: Legislazione

(Articolo di pagina 22)



Sull’identificazione degli equidi avviati alla macellazione, il Ministero della Salute ha diffuso una nota di precisazione: l’entrata in vigore del Regolamento CE 504/2008 “rende di fatto inapplicabile” quanto previsto da una disposizione ministeriale risalente al 21 dicembre 2007 (limitatamente al punto 1: “a maggiore garanzia della identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la catena alimentare, tutti gli equidi nati prima del 31 dicembre 2006 e ammessi alla macellazione dopo il 31 dicembre 2009 dovranno essere identificati tramite transponder”). In particolare, per quanto riguarda gli equidi introdotti dai Paesi Membri, la nota precisa che “questi potranno essere inviati al macello anche se identificati conformemente alle Decisioni 93/623/CEE o 200/68/CE entro il 30 giugno 2009 (col solo passaporto regolarmente compilato)”. Viceversa per quanto riguarda gli equidi nati sul territorio nazionale tale termine resta fissato al 31 dicembre 2006. Pertanto l’obbligo dell’identificazione elettronica per gli equidi comunitari decorre dal 1º luglio 2009 mentre per quelli nazionali dal 1º gennaio 2007.

Indicazioni relative all’identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo e alla registrazione dei trattamenti farmacologici (DM 5 maggio 2006)

Il DM 5 maggio 2006 reca linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE. L’Art. 18 del decreto prevede che il Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, determini le modalità di gestione dello status di equide da destinare alla produzione di alimenti per l’uomo nonché istruzioni per la registrazione dei trattamenti farmacologici. Nelle more della definizione di un apposito provvedimento si trasmettono in allegato le indicazioni concernenti gli aspetti innanzi citati unitamente ad ulteriori precisazioni ritenute funzionali ad un’adeguata implementazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi.

1. Identificazione degli equidi - Tutti gli equidi devono essere univocamente identificati ai sensi dell’Art. 3 del DM 5 maggio 2006 (decreto). A tal proposito si ribadisce che gli equidi nati prima del 1º gennaio 2007 e identificati conformemente alla Decisione 93/623/CEE e alla Decisione 2000/68/CE (compresi quelli introdotti da un altro Stato Membro) saranno considerati identificati in conformità con detto decreto. Qualora sia rilevata la presenza di un dispositivo di identificazione elettronica, ai fini di una corretta registrazione nella Banca Dati deve essere verificata la corrispondenza tra il codice identificativo elettronico e il codice identificativo riportato sul passaporto. Gli equidi nati prima del 1º gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle suddette decisioni devono essere identificati prima di qualsiasi loro spostamento secondo quanto previsto dal decreto e dalle procedure contenute nel Manuale operativo approvato con DM 9 ottobre 2007. Per quanto riguarda gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006, questi devono essere identificati sotto la madre entro i 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre secondo le procedure stabilite dal Manuale operativo. Da quanto sopra discende che un equide, nato prima del 1º gennaio 2007 e già identificato ai sensi della normativa comunitaria vigente, può essere considerato correttamente identificato anche con il solo passaporto debitamente compilato; viceversa, nel caso in cui l’equide nato prima di tale data non sia stato ancora identificato oppure sia nato dopo il 1º gennaio 2007, per essere ritenuto correttamente identificato dovrà essere provvisto di un dispositivo elettronico ai sensi dell’Art. 4 del decreto e di un passaporto debitamente compilato e rilasciato dagli organismi individuati ai sensi dell’Art. 5 del decreto. A maggiore garanzia dell’identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la catena alimentare, tutti gli equidi nati prima del 31 dicembre 2006 e ammessi alla macellazione dopo il 31 dicembre 2009 dovranno essere identificati tramite transponder. In merito agli equidi destinati alla macellazione entro i sette mesi di età, non destinati agli scambi intracomunitari né all’esportazione, si ricorda che secondo quanto previsto dal capitolo II del Manuale operativo, è consentita l’identificazione con modalità semplificata e la compilazione dell’allegato 2. Gli animali identificati con tale modalità possono essere movimentati esclusivamente verso il macello. In riferimento alla inoculazione del transponder è doveroso richiamare quanto riportato dal Manuale operativo, che prevede che tale operazione venga effettuata “ad opera di un veterinario o di altra persona in possesso di equivalente qualifica”. Considerato che, di fatto, allo stato attuale non esiste una figura professionale o un operatore in “possesso di equivalente qualifica”, si ritiene essenziale che detta operazione sia praticata esclusivamente da un medico veterinario. Ciò è determinato dalla necessità di avere tutte le garanzie necessarie ai fini della corretta esecuzione della procedura. In particolare si ricorda che l’inoculazione del transponder deve avvenire nel rispetto delle norme di asepsi e antisepsi per evitare infezioni, che deve essere correttamente individuata la sede d’inoculazione che è stabilita a livello del legamento nucale sul lato sinistro del terzo medio del collo, a metà strada tra orecchie e garrese. Inoltre si raccomanda particolare cura nell’effettuare un’esecuzione indolore e di adottare ogni precauzione al fine di evitare di arrecare danno all’animale e agli operatori incaricati del contenimento dell’animale.

2. Equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) ed equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA) - L’equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) è l’equide per il quale: il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui alla Parte III-A del Capitolo IX del passaporto [Il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario dichiara che l’animale designato dal presente documento di identificazione è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano]. Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell’equide all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante appone, a conferma di tale dichiarazione, la propria firma e timbro. Tale dichiarazione potrà essere sospesa o annullata dal veterinario ufficiale in tutti i casi in cui quest’ultimo ritenga sussistano rischi per la salute del consumatore. L’equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA) è l’equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la Parte 11 del Capitolo IX del passaporto [Il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario dichiara che l’animale designato dal presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano]. Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell’equide all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante appone, a conferma di tale dichiarazione, la propria firma e timbro. La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è irreversibile e vincolante anche per gli eventuali futuri proprietari. A tal proposito si suggerisce che il rappresentante dell’organismo individuato per il rilascio provveda a invalidare opportunamente la Parte III, sezione A del Capitolo IX del passaporto. Si ribadisce che, ai sensi del Regolamento 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del Regolamento 852/2004, che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un equide DPA è definito “impresa alimentare”, ricade nella “legislazione alimentare” e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito “operatore del settore alimentare”. Chiunque detiene un Equide DPA è quindi un operatore del settore alimentare ed è tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate nei Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 183/2005. Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc… non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi, è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per l’esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano. In caso di dubbia identificazione l’equide sarà escluso definitivamente dalla macellazione per la produzione di alimenti per l’uomo.

3. Casi particolari - Nel caso in cui il transponder impiantato nell’equide dovesse risultare permanentemente illeggibile, si può procedere a reidentificare l’animale con un nuovo transponder secondo le modalità descritte nel Manuale operativo. Va garantito il collegamento con il codice identificativo precedente riportando tale legame sia sul passaporto, sia sul registro di carico e scarico che in BDE. In tali casi, qualora non sia assolutamente messa in dubbio la certezza dell’identificazione del soggetto, la qualifica di Equide DPA viene conservata. Nel caso in cui un equide, di cui sia stato denunciato lo smarrimento o il furto, venga ritrovato si procederà, come descritto nel Manuale operativo, al rilascio di un nuovo passaporto (duplicato ovvero secondo originale, a seconda dei casi). In questa fattispecie l’equide dovrà essere permanentemente escluso dal consumo umano. Per quanto riguarda i casi di smarrimento o furto del passaporto “qualora l’identità dell’equide sia accertata sulla base della lettura del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all’equide stesso, l’APA o AIA o ANA o UNIRE rilasciano un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura “duplicato”, che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura “il presente passaporto n. … è un duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n. …” e riportare la dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”. Invece “qualora l’animale sia identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della Decisione 2000/68/CE l’equide deve essere comunque identificato con l’applicazione di un transponder e con l’emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come “secondo originale” e dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”. Tuttavia nel primo caso (animale con transponder leggibile), qualora dalle informazioni contenute nella BDE o da altri documenti sia possibile risalire alla destinazione finale dell’animale e nel contempo ricostruire la tracciabilità dello stesso senza alcun rischio per la salute del consumatore, sarà possibile confermare la destinazione di equide “destinato alla macellazione ai fini di consumo umano”.

4. Registro di carico e scarico aziendale - Il registro di carico e scarico dovrà essere conforme al modello riportato nell’allegato n. 1 di cui al Manuale operativo. Tale modello potrà essere utilizzato per riprodurre, sia a mezzo fotocopia sia informaticamente, un registro di carico e scarico le cui pagine dovranno comunque essere numerate e rilegate in modo che non possano essere separate senza che sia compromessa l’integrità del registro. Il registro dovrà essere provvisto anche di un frontespizio in cui andranno riportati:


  • codice aziendale,

  • nome del titolare dell’azienda,

  • nome del proprietario degli animali,

  • nome del detentore degli animali,

  • indirizzo dell’azienda.


Di norma ogni proprietario di animali dovrà avere un proprio registro di carico e scarico che, nella fattispecie degli equidi DPA, dovrà essere vidimato e numerato dal Servizio veterinario dell’Asl territorialmente competente. Nel caso di aziende con numerosi proprietari di animali (scuderie, maneggi, ippodromi, centri materiale genetico, ecc…) è possibile ricorrere a un unico registro di carico e scarico in cui ogni pagina sarà intestata a un diverso proprietario e in cui nel frontespizio siano riportati solo il codice aziendale e l’indirizzo. La tenuta e la compilazione del registro compete al proprietario degli animali o al detentore, se da questi delegato. Nel caso di Equidi non DPA è possibile ottemperare all’obbligo dello scarico delle movimentazioni cui non consegue passaggio di proprietà conservando nel registro copia del mod. IV. Per quanto riguarda la tenuta del registro in modalità informatizzata, questa esonera dall’obbligo di tenere un modello cartaceo, a condizione che il registro informatizzato sia reso sempre disponibile per qualsiasi richiesta dell’autorità competente o di ogni autorità di controllo. Dal momento dell’effettiva attivazione della BDE, qualora nella stessa siano registrati tutti gli elementi previsti dal registro di carico e scarico, l’allevatore, previa comunicazione al Servizio veterinario competente, può essere esonerato dall’obbligo di tenere un registro cartaceo.

5. Movimentazione degli equidi - Nessun equide potrà essere movimentato senza essere identificato e senza essere accompagnato dal proprio passaporto e dal modello IV di cui al DM 16 maggio 2007. A tale principio è possibile derogare nel caso in cui l’equide si trovi nei recinti o al pascolo; spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio; se non svezzato purché accompagnato dalla madre e nei casi di emergenza. Qualora lo spostamento a piedi non si concluda con il rientro entro la medesima giornata, l’equide dovrà essere scortato almeno dal proprio passaporto. Ai fini del rispetto della normativa riguardante il benessere animale durante il trasporto e in particolare la compilazione della sezione D del modello IV, è opportuno specificare che è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento 1/2005/CE il trasporto degli equidi non in relazione con un’attività economica. Inoltre è sempre possibile applicare le deroghe previste da detto regolamento per gli equidi registrati a tutti gli Equidi non DPA.

6. Registrazione dei trattamenti per equidi Destinati alla Produzione di Alimenti per l’uomo (Equidi DPA) - Presso le aziende ove sono detenuti Equidi DPA, saranno conservati e mantenuti debitamente aggiornati i registri dei trattamenti previsti dal DLgs 193/2006 e/o dal DLgs 158/2005. Prima di effettuare o prescrivere qualsiasi trattamento a un equide, da effettuare in ottemperanza al DLgs 193/2006, il medico veterinario dovrà accertare l’identità dell’equide e verificare lo status dell’equide nelle apposite sezioni del Capitolo IX del passaporto, e cioè verificare se l’equide da sottoporre a trattamento sia destinato (DPA) o non destinato (non DPA) ad essere macellato ai fini del consumo umano. Se il trattamento prescritto non è fra quelli consentiti per Equidi DPA, il medico veterinario dovrà assicurarsi che l’equide sia sicuramente escluso dalla catena alimentare verificando:


  • che sia riportata la dizione “non è destinalo alla macellazione ai fini di consumo umano” nella Parte II del Capitolo IX del passaporto;

  • che sia invalidata la Parte III del Capitolo IX.


In questo caso il proprietario dell’equide dovrà garantire che la modifica dello stato dell’equide, avvenuta compilando la Parte II del Capitolo IX, sia subito registrata dall’organismo che ha rilasciato il passaporto che provvederà quindi ad aggiornare la BDE. Per gli Equidi DPA, i trattamenti con sostanze essenziali per la cura degli equidi, previste dal Reg.l950/2006/CE e somministrate in accordo con l’Art 11 del DLgs 193/2006, dovranno essere sempre registrati, oltre che sul registro dei trattamenti da conservare presso l’allevamento, anche nella Parte III-B del Capitolo IX del passaporto. In caso di detenzione di scorte la presenza anche di un solo Equide DPA comporta l’applicazione dell’art. 81 del DLgs 193/2006.

L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti riguarda esclusivamente gli Equidi DPA. Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 80 e 82 del DLgs 193/06, nessun obbligo di tenuta dei registri e registrazioni dei trattamenti vige per gli Equidi non DPA, ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino all’esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze.

7. Macellazione degli equidi - La macellazione degli equidi per la produzione di alimenti per uso umano avviene unicamente presso stabilimenti di macellazione riconosciuti conformemente al Regolamento CE 853/2004 ovvero, fino al 31 dicembre 2009, presso macelli a capacità limitata di cui all’Articolo 4 del Regolamento 2076/2005. Conformemente a quanto prescritto dal Regolamento 853/2004, allegato II, Sezione III, paragrafo 8, l’operatore che gestisce il macello controlla i passaporti dei solipedi domestici per assicurarsi che gli animali siano effettivamente destinati alla macellazione per consumo umano. L’operatore che gestisce il macello accetta unicamente gli equidi dichiarati DPA nell’apposita sezione del passaporto e verifica che lo stesso sia correttamente e completamente compilato, nonché, per gli equidi allevati in Italia, verifica la corretta identificazione mediante lettura del transponder e verifica in BDE la corrispondenza della destinazione d’uso dichiarata in passaporto. L’operatore che gestisce il macello deve notificare al veterinario ufficiale, prima dell’ispezione ante mortem dell’animale, qualsiasi informazione relativa a problemi legati alla corretta identificazione degli equidi nonché qualsiasi informazione che possa costituire un problema di ordine sanitario. Il veterinario ufficiale del macello, nell’ambito dell’ispezione ante mortem, effettua un controllo sull’identificazione degli equidi. Qualora non sia ragionevolmente possibile stabilire l’identità di un equide, per mancanza del passaporto o per la sua incompleta o errata compilazione, il veterinario ufficiale ne dispone la macellazione separata e, nel caso non sia possibile procedere alla regolarizzazione, nel più breve tempo possibile (entro 48 ore), delle anomalie riscontrate, dichiara le carni non idonee al consumo umano. Qualora non risulti presente o non compilata correttamente l’apposita sezione del passaporto relativa alla destinazione d’uso dell’equide ai fini della produzione di alimenti per l’uomo, il veterinario ufficiale ne dispone l’abbattimento separato e dichiara le relative carni non idonee per il consumo umano. L’UNIRE rende disponibili all’operatore dell’impianto di macellazione le informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità dell’animale, consentendo l’idoneo ruolo di accesso alla BDE al titolare dell’impianto di macellazione che entro sette giorni segnala alla BDE l’avvenuta macellazione dell’equide, secondo le modalità previste dal Manuale operativo. Il passaporto viene quindi consegnato al veterinario ufficiale per essere appositamente annullato e conservato secondo le modalità previste dal Manuale operativo.

8. Recupero ed eliminazione del transponder - Nell’ambito delle operazioni di verifica dell’identità dell’equide si dovrà sempre accertare la presenza del transponder impiantato sull’animale. Ciò dovrà essere effettuato anche qualora tale evenienza non risulti dalla documentazione di scorta dell’animale. Soltanto dopo aver verificato la presenza del transponder ed effettuato il confronto con la documentazione, l’animale potrà essere dichiarato ammissibile alla macellazione. Dopo la macellazione, nel caso di presenza del transponder, l’operatore del macello dovrà provvedere alla rimozione del dispositivo elettronico dalla carcassa dell’animale. Dopo il recupero, il transponder deve essere verificato un’ultima volta e quindi custodito sotto il controllo del veterinario ufficiale al fine del successivo trattamento/smaltimento ai sensi della normativa vigente. Conformemente al Regolamento CE 854/2004, allegato I, sezione II, capo V, paragrafo l, lettera n, per gli equini identificati mediante transponder, qualora non sia possibile l’individuazione e la rimozione dello stesso dalla carcassa, il veterinario ufficiale dichiara non idonee al consumo umano tutte le parti di carcassa ove possa risultare dislocato il transponder stesso.

9. Macellazione d’urgenza al di fuori del macello di Equidi DPA - Possono essere macellati d’urgenza al di fuori del macello unicamente gli Equidi DPA. Ai sensi del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione I, capitolo VI, gli equini, per il resto sani, che hanno subito un incidente o che sono affetti da turbe metabolico-funzionali, comunque tali da non rendere le carni inadatte al consumo umano e che non possono essere trasportati al macello al fine di evitare inutili sofferenze, vanno macellati d’urgenza al di fuori del macello. Qualora sia necessario macellare d’urgenza un animale al fuori del macello, al fine di destinarne le carni per il consumo umano, va effettuata la visita ante mortem da parte di un veterinario, e l’abbattimento deve avvenire previo stordimento dell’animale. Il veterinario controlla che il dissanguamento avvenga subito dopo lo stordimento in condizioni igieniche soddisfacenti sull’animale appeso e nel rispetto di corrette pratiche di iugulazione e di dissanguamento, allo scopo di prevenire la contaminazione in profondità delle carni. Qualora non sia possibile procedere a un corretto dissanguamento, la carcassa dell’equide non può essere destinata al consumo umano. Non è opportuno procedere all’eviscerazione in azienda, in quanto non è consentito procedere preventivamente allo scuoiamento; solo qualora il veterinario lo reputi necessario, sotto la sua supervisione, possono essere asportati lo stomaco e gli intestini, che nell’accompagnare la carcassa al macello devono essere identificati come appartenenti alla carcassa stessa. La carcassa dell’equide macellato d’urgenza al di fuori del macello deve essere inviata senza ritardi al macello più vicino in condizioni igieniche soddisfacenti. Se dall’inizio delle operazioni di macellazione all’arrivo della carcassa al macello occorre un tempo superiore a 2 ore, deve essere utilizzato un mezzo con refrigerazione attiva; la refrigerazione non è necessaria quando la temperatura ambiente esterna lo consenta. Gli animali macellati d’urgenza in allevamento devono essere accompagnati al macello dai documenti comunque previsti per l’invio al macello degli animali vivi, compilati per le parti applicabili, nonché da una dichiarazione del veterinario che attesti la data e l’ora di inizio della macellazione d’urgenza, le motivazioni di tale macellazione, l’esito favorevole della visita ante mortem. Tale attestato deve essere redatto in triplice copia, l’originale accompagna gli animali macellati, una copia viene consegnata al proprietario degli stessi, una rimane al veterinario ufficiale. L’animale che abbia subito trattamenti farmacologici per i quali non sia stato possibile rispettare i tempi di sospensione non può essere destinato al consumo umano.

10. Morte/abbattimento di un equide in azienda - In caso di morte o abbattimento di un equide presso l’azienda, il proprietario/detentore è sempre tenuto a darne notizia ai Servizi veterinari dell’ASL competente per territorio, prima di provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dal Reg. 1774/2002 e dall’accordo Stato/Regioni concernente “Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, del 1º luglio 2004. Ai fini della sicurezza alimentare, oltre alla registrazione del decesso nel previsto registro aziendale, dovrà essere mantenuta la documentazione relativa alla destinazione della carcassa degli equidi eventualmente morti o abbattuti presso l’azienda.

Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II (ex Ufficio VIII DGVA)


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