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Eurocarni nr. 2, 2010
Informazioni sulla catena alimentare: obbligatorie per tutti gli animali da macello
Le nuove norme previste dalla Comunità europea rappresentano un anello fondamentale per i controlli sulla sicurezza alimentare e mettono in evidenza le responsabilità dell’allevatore nella catena di produzione della carne...
Rubrica: Legislazione
(Articolo di pagina 32)
Dal 1° gennaio 2010, come previsto dalla legislazione comunitaria, le informazioni sulla catena alimentare che accompagnano gli animali al macello diventano obbligatorie e si applicano agli animali di tutte le specie destinati al macello diversi dalla selvaggina selvatica. Le informazioni sulla catena alimentare forniscono dati circa la salute degli animali destinati alla macellazione, lo stato generale dell’allevamento e altre notizie rilevanti per la sicurezza delle carni da essi derivati. Tali informazioni venivano già richieste per polli, conigli, suini, equini e vitelli inferiori agli 8 mesi. Le nuove norme previste dalla Comunità europea rappresentano un anello fondamentale per i controlli relativi alla sicurezza alimentare e mettono in evidenza le responsabilità che ha oggi l’allevatore nella catena di produzione della carne. Nota esplicativa – Informazioni sulla catena alimentare di accompagnamento agli animali avviati alla macellazione (a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)
Per quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2076/2005, a partire dal 1-1-2009, sono entrati in applicazione per i vitelli e per gli equidi gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare di cui all’allegato II, sezione III del Regolamento (CE) n. 853/2004. Infatti, con il Regolamento (CE) n. 2076/2005 è stato previsto che, in deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati Membri attuino progressivamente gli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare nel corso del periodo transitorio:
- per il settore avicolo a partire dal 1-1-2006;
- per il settore suinicolo dal 1-1-2008;
- per il settore equino (solipedi domestici) e per i vitelli dal 1-1-2009;
- per tutti gli altri settori dal termine del periodo transitorio, ovvero dal 1-1-2010.
Pertanto, a partire dal 1-1-2010, tutti gli operatori che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare per tutti gli animali di tutte le specie, diversi dalla selvaggina selvatica. I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare sono stati meglio specificati nell’allegato I del Reg. (CE) n. 2074/2005. In deroga a quanto prescritto dal Reg. 853/2004, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2076/2005, è previsto che per il periodo transitorio, ovvero fino al 31-12-09, l’autorità competente possa autorizzare l’arrivo al macello delle informazioni sulla catena alimentare in contemporanea agli animali, qualora ciò non contrasti con gli obiettivi del Reg. 853/2004. Rimane fermo l’obbligo da parte dell’operatore che invia gli animali al macello di trasmettere le informazioni di cui sopra prima dell’arrivo degli animali, qualora la loro conoscenza sia indispensabile per una corretta programmazione e gestione dell’attività di macellazione.
Infatti, per gli animali inviati al macello nell’ambito di un regime specifico di eradicazione e controllo di una determinata malattia, come la brucellosi, tubercolosi, ecc..., nonché per gli animali sospetti di essere affetti da una malattia trasmissibile agli esseri umani o da una patologia che comunque potrebbe incidere negativamente sulla salute umana, deve essere imposta la macellazione differita nel tempo o separata nello spazio. Per le altre eccezioni relative all’arrivo delle informazioni sulla catena alimentare con 24 ore di anticipo rispetto l’arrivo degli animali si faccia riferimento al Reg. n. 853/2004, allegato II, sezione III. L’operatore del macello, dopo aver verificato le informazioni sulla catena alimentare, mette le stesse a disposizione del veterinario ufficiale congiuntamente con l’esito delle verifiche svolte in autocontrollo. Le informazioni sulla catena alimentare devono rimanere correlate all’animale e, dopo la macellazione, alle relative carni nonché agli altri documenti di accompagnamento, etichettatura e rintracciabilità. Le informazioni sulla catena alimentare devono essere conservate per l’arco temporale già previsto per i documenti di rintracciabilità e comunque almeno in curabilità massima delle carni. L’operatore del macello concorda con il veterinario ufficiale il sistema di presentazione delle informazioni sulla catena alimentare. Infatti, la presentazione al veterinario ufficiale può avvenire in forma diversa rispetto a quanto ricevuto dall’operatore (es. stampa su formato cartaceo di quanto ricevuto per via elettronica).
L’operatore deve notificare al veterinario ufficiale tutte le informazioni che potrebbero prospettare un problema di ordine sanitario e comunque deve evidenziare le informazioni che gli sembrano non plausibili. Qualora giungano al macello animali non accompagnati dalle informazioni sulla catena alimentare, l’operatore del macello deve darne immediata notifica al veterinario ufficiale e deve sospendere la macellazione del/i relativo/i animale/i in attesa della decisione sulla catena alimentare mancanti e a notificarle al veterinario ufficiale entro le 24 ore dall’arrivo degli animali al macello. Il veterinario ufficiale, nel decidere in merito agli animali arrivati senza informazione sulla catena alimentare, decide per il differimento della macellazione fino all’arrivo delle informazioni complete, in alternativa ne ordina la macellazione separata/differita con vincolo delle carni. Qualora le informazioni sulla catena alimentare non dovessero pervenire entro le 24 ore, il veterinario ufficiale deve dichiarare le carni dell’animale/degli animali di cui trattasi non idonee al consumo umano. L’entrata in applicazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare comporta per l’autorità competente il rispetto delle disposizioni di comunicazione e verifica previsti dal Reg. CE 854/2004, allegato I, sezione I, capo II, parte A, secondo i requisiti specificati all’allegato I, sezione II del Reg. (CE) 2074/2005. Infatti, nel caso in cui in corso di visita ante mortem e/o post mortem si evidenzino rilievi il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione deve provvedere a trasmettere all’azienda di provenienza del/degli animale/i.
La richiesta, l’acquisizione, la verifica e la disponibilità delle informazioni sulla catena alimentare devono essere assicurate, da parte degli operatori dei macelli, anche per gli scambi intracomunitari degli animali destinati alla macellazione come previsto per le spedizioni verso il macello degli animali nell’ambito del territorio italiano. Gli UVAC, con riferimento alle prerogative e alle competenze ad essi conferite, in particolare dal decreto legislativo n. 28 del 1993, predispongono, attraverso le AA.SS.LL. competenti, i controlli conformemente alle modalità individuate dal citato decreto per verificare il rispetto delle prescrizioni poste nei confronti degli operatori dei macelli dai regolamenti (CE) più volte richiamati. Qualora per gli animali introdotti da un altro Paese membro dovessero emergere, a seguito dell’esecuzione degli esami ispettivi al macello, rilievi da evidenziare, il veterinario ufficiale del macello provvede:
- a trasmettere all’Autorità del Paese membro di provenienza per il tramite dell’UVAC territorialmente competente, il modello di documento di cui all’appendice dell’allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, concernente il ritorno delle informazioni sui risultati delle ispezioni;
- a mantenere, nei rilievi medesimi, opportuna registrazione;
Il ritorno d’informazione sulla catena alimentare dal macello è legato alla necessità di consentire agli operatori delle aziende di produzione primaria di adottare adeguate misure di gestione relative alla salute e al benessere degli animali, al controllo delle contaminazioni e dei rischi nella fase di produzione primaria e operazioni associate, nel rispetto delle misure previste all’allegato I del Reg. (CE) 852/2004. L’esito delle verifiche in merito alle informazioni sulla catena alimentare svolte in autocontrollo dall’operatore del macello devono essere registrate. Anche l’esito dei controlli del veterinario ufficiale in merito alle informazioni sulla catena alimentare, nonché la comunicazione all’azienda di provenienza dell’animale/degli animali, devono essere oggetto di registrazione; tali dati devono essere correlati con l’esito ispettivo, ante e post mortem, ed eventuali ulteriori verifiche (es. campionamenti) espletati sull’animale o partita di animali considerata.
Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrello
Dott.ssa Gaetana Ferri
Dott. Silvio Borrello
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